Nell’ambito delle Professioni Sanitarie sono individuate le Professioni dell’Osteopata e del Chiropratico– entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge – la definizione dell’ordinamento didattico della formazione Universitaria in Osteopatia, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi” ed ancora – “entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge – stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell’osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri di valutazione dei titoli equipollenti.
Partiamo da qui, da questa Legge che non lascia spazio ad interpretazioni e soprattutto non consente margini di manovra differenti da quelli esplicitati ma, purtroppo, ancora assistiamo ad Istituti di formazione che continuano a bypassare questo dettame, per pure finalità economiche, rilasciando Diplomi e giocando sulla pelle dei propri studenti.
Tutto ciò nonostante la Legge, ricordiamo nuovamente, parli chiaro e sia già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto “ignorantia legis non excusat”.
Il titolo di studio (D.O.) non ha e non può avere nessun valore legale ed è, al contrario di quanto altri affermano, impossibilitato ad accedere ad una equipollenza diretta e tanto meno all’abbreviazione di corso (Specifiche sotto riportate).
Venendo quindi al tema dell’equipollenza esso resta, ad oggi, quello più discusso e delicato.
Infatti, coloro in possesso del solo titolo D.O. (Diploma In Osteopatia), rilasciato a studenti aventi solo il Diploma di Scuola Superiore, hanno conseguito un apprendimento definito NON FORMALE, NON NORMATO, NON OBBLIGATORIO e soprattutto realizzato al di fuori del sistema di istruzione riconosciuto per i quali vi sarà un riconoscimento di massimo 12 crediti non formali a fronte di un minimo di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per poter conseguire l’equipollenza diretta.
Va da sé che risulta molto difficile accettare e comprendere coloro che, serenamente, ancora difendono e propongono questa tipologia di formazione con rilascio di un DIPLOMA quando si è stabilito come sia necessaria una Laurea Italiana o Laurea equipollente.
A differenza di questi, coloro in possesso di un Titolo Accademico Universitario conseguito necessariamente presso una Università Straniera ove la Professione è già riconosciuta, potranno ambire al riconoscimento diretto del loro titolo qualora il corso risulti uguale o superiore rispetto all’omologo istituito sul territorio Italiano.
Poiché l’Osteopatia è stata individuata come Professione Sanitaria e non di Ruolo Sanitario (Medico, Farmacista, Odontoiatra, ecc) tutto lascia pensare come, la formazione universitaria, coinciderà con un Diploma Universitario Triennale dotato di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). Per tali motivi diventa estremamente difficile, per chi è in possesso di un Titolo Accademico conseguito in uno Stato dove la medesima Professione prevede più anni di corso e più crediti formativi (240/300 ECTS), che non gli venga data una equipollenza diretta ma bensì una abbreviazione di corso.
DAL SITO CIMEA
La legge 148/2002 non utilizza più tale termine. Inoltre, l’art. 9 della Legge 148/2002 ha abrogato la precedente procedura di equipollenza (art 9: Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’articolo 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).
La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto); tale procedura è identificabile con il termine di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” (casi molto rari);
b) la richiesta di sostenere ulteriori esami / ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”.
Occorre inoltre ricordare come il Sistema Universitario abbia già applicato una equiparazione dei Titoli Bsc. Ost ed Msc.Ost in Osteopatia ad una Laurea Triennale Sanitaria, previa dichiarazione di valore del titolo in possesso da parte dell’Ambasciata Italiana a Londra, consentendo così l’accesso a Master Universitari Italiani e denotando come questi titoli siano già accettati e rientrino nel circuito dell’equipollenza.
Infine, ci sono alcuni Osteopati Italiani che oltre al Titolo Accademico hanno anche l’iscrizione all’Albo professionale del Paese in cui si sono laureati cosa che permette loro di poter esercitare la Professione, in base alla Legge 2013/55, in tutti i Paesi ove esiste un riconoscimento ufficiale della Professione.
Ciò infatti accade già per gli Osteopati Inglesi, Francesi, Portoghesi, Maltesi, Irlandesi, Svizzeri, Finlandesi i quali possono iscriversi ed effettuare il passaggio da un Albo all’altro applicando tale direttiva ed è quanto accadrà anche in Italia nel momento in cui nascerà il nostro Albo Professionale e quanto è accaduto anche per tutte le altre Professioni Sanitarie già riconosciute sul territorio Europeo.
Pertanto, questo ancora piccolo gruppo di persone, non passerà per l’equipollenza (Legge 148/2002) ma bensì attraverso il Ministero della Salute (Legge 2013/55) per il riconoscimento professionale diretto in virtù di un corso di studi verosimilmente superiore a quello che sarà istituito in Italia.
Quale sarà il futuro dopo l’Istituzione della Professione?
Come ormai sappiamo tutti il percorso di studio sarà una esclusiva dell’ Università Italiana la quale rilascerà una Laurea abilitante con successiva iscrizione all’Albo Professionale come per qualsiasi altra Professione Sanitaria.
Gli Istituti Italiani privati non potranno più iscrivere studenti sul suolo nazionale, non sarà quindi più possibile avere una formazione in Italia con un titolo rilasciato da un’ Università straniera poiché, questo, prevedrebbe un riconoscimento da parte del MIUR dell’Università straniera ad aprire un campus in Italia o a realizzare una filiazione con un realtà privata Italiana.
La cosa è estremamente difficile se non impossibile, infatti fino ad oggi mai accaduto anche per tutte le altre Professioni (Fisioterapia, Medicina, Ecc) anche perché le Professioni Sanitarie sono soggette al numero chiuso (a meno che l’Italia non decida di togliere il numero chiuso per le Professioni Sanitarie).
Quale possibilità quindi per le realtà formative Italiane?
L’unico scenario possibile è possedere una sede formativa con relativa clinica osteopatica in un Paese estero dove l’osteopatia è pienamente riconosciuta, essere accreditati dall’Albo Professionale del medesimo Stato e rilasciare una Laurea abilitante.
Tutti questi passaggi divengono necessari perché il percorso di studio deve essere svolto per il 70/80 % della sua totalità presso la sede estera e solo in questo modo, inoltre, il riconoscimento professionale e l’iscrizione all’Albo Italiano vengono accettati dal Ministero e dalla Conferenza dei Servizi.
Tutto questo è attestato dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato la quale, confermando quanto descritto sopra, ha imposto dei debiti formativi sul tirocinio clinico a tutti i fisioterapisti che, pur avendo svolto il corso presso gli atenei esteri, avevano erroneamente svolto il tirocinio fisioterapico in Italia cosa appunto non prevista dalla Legge.
Il Network ICOM che comprende gli Istituti EIOM, SIOTEMA, TCIO ha già da alcuni anni investito in tal senso aprendo delle sedi formative e cliniche presso alcuni Paesi Esteri, ove l’Osteopatia è già riconosciuta come Professione sanitaria, dando così la possibilità ai suoi futuri studenti di potersi formare in linea con i dettami della Legge sia Italiana che Europea e accedere ad un riconoscimento professionale anche in Italia, oltre che negli altri Paesi Europei ed Extra Europei, senza rischiare di incorrere in eventuali debiti formativi da parte della Conferenza dei Servizi.